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Testamento biologico : la discussione alla Camera

La Camera dei Deputati si appresta a discutere e votare su un tema estremamente delicato e complesso, ovvero la proposta di legge sul testamento biologico.
L’Associazione Luca Coscioni presentò nel settembre del 2013 alla Camera dei Deputati una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della eutanasia e per il testamento biologico (o per meglio dire le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento – DAT) con oltre 67mila firme di cittadini italiani.
“Nel mese di agosto 2016 e fino al 9 settembre 2016 – ha precisato Marco Cappato, promotore della campagna eutanasia legale – sono state 11 le persone che ci hanno contattato per avere informazioni sull’eutanasia all’estero. Sono esclusi dal conteggio coloro che si sono presentati in forma anonima” .
A breve riprenderà la discussione sul disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) .

Una DAT rappresenta la volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

I contenuti del DDL del Senato ( Fonte: Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri )

In effetti, nei mesi scorsi, sono stati diversi i rilievi mossi al ddl dell’Aula di Palazzo Madama, fondato sui seguenti contenuti: Il testo prevede il principio dell’obbligatorietà dei trattamenti di nutrizione e idratazione, considerati “sostegno vitale” e dunque non sospendibili. Le DAT sono inoltre definite non vincolanti. E poi:
– TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE: (articolo 1) Si stabiliscono i principi generali della legge, ovvero che la vita umana è
“inviolabile e indisponibile” e che “nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato”. Si vieta “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”. A tal riguardo, si fa riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale, che prevedono il carcere per il medico che attui eutanasia o suicidio assistito.
– CONSENSO INFORMATO: (articolo 2) Si definisce il concetto di consenso informato ai fini dell’attivazione dei trattamenti sanitari. Si riconosce il diritto di parola ai minorenni nell’espressione del consenso.
– CONTENUTI E LIMITI DELLE DAT: (articolo 3) E’ l’articolo che affronta il nodo della nutrizione e idratazione artificiale. Si afferma (comma 6) che “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento”. Si prevede che il collegio di medici chiamato a valutare lo stato clinico del paziente sia formato da tre medici (un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista).
– FORMA E DURATA DELLE DAT: (articolo 4) Le DAT non sono obbligatorie. Nella versione approvata dal Senato, le DAT sono inoltre non vincolanti. Esse hanno validità per 5 anni, termine oltre il quale perdono “ogni efficacia”.
– ASSISTENZA AI SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO: (articolo 5) Si stabilisce che il ministro del Welfare “adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente”.
– RUOLO DEL MEDICO: (articolo 7) Si prevede che le volontà espresse dal soggetto nelle DAT “sono prese in considerazione dal medico curante”. Il medico “non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente” e “non e’ tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico”.
– AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA: (articolo 8) Si prevede l’autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
– DISPOSIZIONI FINALI: (articolo 9) Si istituisce il Registro delle DAT nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare è il ministero del Welfare.
Appare facilmente prevedibile che su questi punti il dibattito in commissione Affari sociali della Camera sarà molto acceso, come d’altra parte lo è stato in Senato, la contrapposizione tra i principali schieramenti è fortissima.

 

 

 

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